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INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE PROPRIETA' PRIVATA - Monday, December 28, 2009La sentenza accerta la proprietà privata e non demaniale di terreni posti in riva al Fiume Orcia nel Comune di Montalcino, assolvendo la società proprietaria dalla pretesa della Provincia di Siena di percepire un indennizzo per occupazione.
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche - Corte d'Appello di Firenze
Con atto di ricorso, notificato il 17 maggio 2006, la ZZZ S.p.A. conveniva il Ministro dell’Economia e l’Agenzia del Demanio, la Regione Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Siena avanti questo Tribunale. Esponeva la società ricorrente di essere proprietaria di terreni confinanti con il corso del fiume Orcia, in territorio del Comune di Montalcino.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, dichiara che la ZZZ S.p.A. è proprietaria dei terreni posti in Comune di Montalcino confinanti da un lato con le particelle 8 e 29 del foglio 265 del catasto terreni di quel Comune e dall’altro lato con il fiume Orcia, inteso il suo attuale corso; dichiara illegittimi i provvedimenti dell’Amministrazione Provinciale di Siena, Servizio Gestione Patrimoniale...
Depositato il 18/11/2009 col n°1522 read more ...
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INTERMEDIAZIONE BANCARIA E RESPONSABILITA' DELLA BANCA - Monday, December 28, 2009
Quest'altra sentenza affronta il caso di un investitore che aveva acquistato attraverso una banca titoli (SSS) poi rivenduti a prezzo fortemente inferiore. Se ne può dedurre il seguente principio: Nel contratto d'intermediazione finanziaria, la responsabilità della banca, che omette di informare l'investitore circa la sussistenza di un proprio conflitto d'interesse nell'operazione di negoziazione dei titoli, non determina nullità del negozio di acquisto ma, semmai, annullabilità per vizio di consenso. La relativa azione, peraltro, è preclusa una volta che l'investitore abbia rivenduto i titoli, dando in tal modo esecuzione al contratto annullabile.
Corte d'Appello di Firenze - Sezione Prima Civile
ZZZ Pierangelo aveva acquistato nel settembre 2000, tramite la filiale di Castiglion Fiorentino della Banca BBB, della quale era da anni cliente sia come correntista, sia in virtù di un rapporto contrattuale d’intermediazione finanziaria, quote di Fondi comuni d’investimento SSS in cinque varietà (Nuovi Mercati, Web, Finanza, Trend e Piccole e medie Imprese), il tutto per un valore complessivo di 260.000 euro.
P.Q.M.
Secondo l’art. 27 del regolamento Consob 1.7.1998 n. 11522 (nel testo in vigore al tempo dei fatti della causa), emesso in attuazione del d.lgs. 24.2.1998 n. 58, “gl’intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia consentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione”.
Depositato il 20/10/2009 col n°.1401
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ACCERTAMENTO DECADENZA DIRITTO DI PRELAZIONE E SOSPENSIONE DI GIUDIZIO DI CONVALIDA DELL'OFFERTA - Monday, December 28, 2009La sentenza afferma che la pendenza del giudizio per l'accertamento della decadenza dal diritto di prelazione non costituisce motivo di sospensione del giudizio di convalida dell'offerta del prezzo di acquisto del bene.
Corte d'Appello di Firenze - Sezione Prima Civile
BBB Magrino e BBB Marinella, quali eredi di BBB Vittorio, coltivatore diretto, convenivano avanti al tribunale di Prato ZZZ Stefano e ZZZ Fernando per ottenere pronuncia di convalida dell’offerta reale e del deposito della somma di lire 20 milioni, eseguita nell’esercizio del riscatto agrario di un fondo rustico venduto ai convenuti da AAA Giovanni, e sul quale il loro antecessore BBB Vittorio aveva diritto di prelazione, in quanto affittuario e coltivatore diretto. Premettevano al riguardo che il predetto diritto di prelazione risultava da sentenza del tribunale di Pistoia del 10.7.1989, ormai passata in giudicato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, che liquida come segue: euro 200,00 per spese vive, euro 1.000,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.
Depositata il 20/10/2009 col n°. 1395
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RISARCIMENTO DANNI IMPUTATO A CATTIVA MANUTENZIONE, PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE - Sunday, December 27, 2009La competenza del TRAP viene riconosciuta quando si domanda un risarcimento danni imputato a cattiva manutenzione di opera idraulica o cattiva progettazione o cattiva realizzazione.
Qui si è realizzato un acquedotto senza imporre la relativa servitù con indennizzo; la tubazione è stata progettata con un interramento insufficiente grantire la lavorazione agricola del terreno in periodi di ridotte precipitazioni che vedono assottigliarsi lo spessore del terreno di copertura composto da torba; ciò comporta per il proprietario del terreno.
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze
Con atto di ricorso, da esso denominato atto di citazione e notificato il 3 aprile 2005, Claudio ZZZ quale proprietario dell’Azienda Agricola XXX con sede in Vecchiano (Pisa) conveniva la AAA S.p.A., con sede in Livorno avanti questo Tribunale. Esponeva il ricorrente che durante l’esecuzione di lavori di aratura, sul terreno dell’Azienda di cui era titolare, il mezzo meccanico aveva rotto la conduttura di proprietà della AAA S.p.A., conduttura di cui fino a quel momento ignorava l’esistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, condanna l’AAA S.p.A. a pagare a Claudio ZZZ, per il titolo in narrativa, la somma di € 3.200,00, oltre IVA, rivalutata anno per anno e maggiorata di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dal 17 agosto 2004.
Pubblicato il 27/11/2009 col n° 1573
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INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - Sunday, December 27, 2009Il TRAP attribuisce l'indennità di espropriazione di terreni sottratti per arginare una nuova cassa diespansione, in una con l'indennizzo per la perdita di valore derivata dall'interruione di continuità tra terreni dentro e fuori l'arginatura; cui aggiunge anche l'indennità per la servità impoista i terreni non espropriati rimasti entro la cassa (un terzo del valore di esproprio).
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche - Corte d'Appello di Firenze
Con atto di ricorso, da essi denominato atto di citazione e notificato il 27 marzo 2006, Vitantonio ZZZ e Mariantonia XXX convenivano il Ministro dell’Economia, l’Agenzia del Demanio e l’Amministrazione Provinciale di Firenze avanti questo Tribunale. Esponevano i ricorrenti di essere proprietari di un’unità poderale situata in territorio del Comune di Castelfiorentino ed interessata dai lavori per la realizzazione di una cassa d’espansione, posti in essere dall’Amministrazione Provinciale di Firenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio; liquida l’indennità di espropriazione dovuta dalla Amministrazione Provinciale di Firenze a Vitantonio ZZZ, Marietta ZZZ e Elisa ZZZ in € 2.297,74, l’indennità d’occupazione in € 1.275,31. Determina l’indennità per la servitù d’esondazione in € 17.851,46, quella per la perdita di valore della proprietà in € 28.663,27, quella per i maggiori costi di manutenzione in € 8.000,00.
Depositata in cancelleria il 18/11/2009 col n°1523 read more ...
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DECRETO INGIUNTIVO PER CREDITORE MOROSO - Saturday, December 26, 2009Il creditore che, pur munito di un precedente titolo esecutivo, richiede per lo stesso credito al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il debitore moroso al solo scopo di conseguire l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ha diritto al rimborso delle spese del procedimento d'ingiunzione.
Corte d'appello di Firenze - Sezione Prima Civile
ZZZ Sergio e XXX Loredana hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano, con la quale si rigettava l’opposizione da essi proposta contro il decreto ingiuntivo, ottenuto dal notaio NNN per spese di esecuzione immobiliare, allo stesso spettanti in quanto delegato dal giudice dell’esecuzione in seno ad una procedura esecutiva contro i predetti ZZZ e XXX.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle ulteriori spese processuali, che liquida come segue: euro 150,00 per spese vive, euro 900,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.
Pubblicato il 17/09/2009 col n°1202 read more ...
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Saturday, December 26, 2009Con questo decreto viene respinta, in quanto abnorme rispetto al nostro ordinamento, la pretesa di un'avvocatessa, relativamente giovane e in piena salute, di ottenere per sè sin da ora la nomina di un amministratore di sostegno (in persona del marito), espressamente incaricato di negare il proprio assenso all'applicazione di pratiche mediche atte a prolungare artificialmente la sopravvivenza della ricorrente, un domani che la stessa si trovasse in condizioni psico-fisiche tali da non potere esprimere la propria volontà.
Corte d'appello di Firenze - sezione prima civile
L’avv. ZZZ XXX, di anni 37, “nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ed in previsione della propria eventuale futura incapacità”, con ricorso del marzo 2009 chiedeva al giudice tutelare del tribunale di Pistoia la nomina, in proprio favore, di un amministratore di sostegno, in persona del marito, con espresso incarico di rispettare, per il tempo in cui ne dovesse sorgere occasione, le disposizioni terapeutiche dettate sin da ora dalla ricorrente (in pratica, il diniego del consenso ai sanitari all’assunzione, sulla persona della ricorrente, di pratiche dirette a procrastinarne artificialmente la sopravvivenza nell’ipotesi di sua irreversibile patologia invalidante).
Pubblicata il 17/11/2009 read more ...
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VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - Saturday, December 26, 2009Per ciò che concerne le conseguenze della mancata osservanza del rito ordinario per la proposizione dell’appello in causa di opposizione a sanzioni amministrative, anche se si ritiene – come si ritiene – che va nella specie seguito il rito ordinario, nessun rilievo presenta il fatto che l’appello sia stato introdotto con ricorso, poiché non risulta che il rito adottato abbia comportato una qualche lesione del diritto di difesa delle parti o un apprezzabile allungamento dei tempi del processo. Deve pertanto ritenersi valere nella specie il consolidato principio dell’equivalenza delle forme, nel senso che, rispettati che siano i termini per l’impugnazione, l’appello può essere utilmente proposto con citazione (se è previsto il ricorso) o con ricorso (se prevista la citazione).
Tribunale di Firenze
Con ricorso presentato il 21.05.2007 Jacopo ZZZ, in qualità di proprietario e conducente del veicolo targato CS582SM, proponeva – dinanzi al Giudice di pace di Firenze - opposizione al verbale n. 000000000 del 18.05.2007 della Polizia Stradale di Firenze col quale veniva a lui contestata la violazione di cui all’art. 176 co. 1 lett. c) e co. 20 C.d.S. perché “abbandonando la corsia di marcia in corrispondenza dello svincolo autostradale…percorreva la corsia di accelerazione…e per alcune decine di metri anche la corsia di emergenza”. Quale unico motivo del ricorso, l’ZZZ assumeva essere stata la violazione commessa in stato di necessità per evitare di tamponare il veicolo che lo precedeva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza n. 3272/08 in data 5 maggio 2008 del Giudice di Pace di Firenze, respinge siccome infondata l’opposizione originariamente proposta dall’appellato Jacopo ZZZ contro il verbale di contestazione n. 00000000 del 18/05/2007 della Polizia Stradale di Firenze.
Pubblicata il 2/11/2009 col n° 3268 read more ...
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - Saturday, December 26, 2009"L'indennità di espropriazione di un terreno urbanisticamente non edificabile e asservito a resede di un preesistente fabbricato va determinata non alla stregua di un terreno agricolo, ma secondo i criteri previsti in materia di espropriazione parziale dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, cioè in misura pari alla differenza fra il prezzo di mercato che l'intero immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione, e quello che la parte residua potrebbe avere dopo l'espropriazione.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
Con atto di citazione del febbraio 2005 ZZZ Sergio e XXX Franca hanno convenuto avanti a questa Corte il Comune di Prato per la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione di un tratto di terreno, servito per la realizzazione della strada “tangenziale ovest da via CCC a via delle BBB”, terreno facente parte di un maggior resede a servizio di un immobile abitativo. Lamentavano l’irrisorietà della indennità provvisoria offerta dall’espropriante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, determina l’indennità di espropriazione dovuta a ZZZ Sergio e a XXX Franca in euro 10.450,00 e l’indennità di occupazione in euro 2.842,66. Dichiara dovuti su tali importi gl’interessi legali a decorrere dal 10.2.1992.
Pubblicata il 03/09/2009 con il n° 1114 read more ...
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